Errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Ordinanza 4 agosto 2026, n. 24432, Consigliere Relatore Dott.ssa Annamaria Casadonte

 

Rif. Leg. Artt. 151, 156 c.c.; Art. 395 c.p.c.

 

Separazione coniugale - Assegno di mantenimento - Mancata considerazione di risorse patrimoniali del coniuge obbligato - Errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Esclusione - Decisività - Tenore di vita matrimoniale

Domenica, 23 Agosto 2026
Giurisprudenza | Processo civile | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 04/08/2026, n. 24432 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Premesso che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, non configura errore revocatorio l'omessa o errata valutazione dell'effettiva consistenza patrimoniale di uno dei coniugi, qualora la decisione di negare l'assegno di mantenimento risulti fondata su una diversa e autonoma ratio e cioè la mancanza di prova che eventuali maggiori disponibilità economiche del marito si fossero tradotte in un incremento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, parametro determinante ai fini dell'assegno di mantenimento nella separazione.

Nella fattispecie, così ragionando, la corte distrettuale non è incorsa in una svista percettiva, né deciso sulla base di criteri di giudizio o di fatti diversi da quelli dedotti nel giudizio dalle parti, ma ha piuttosto valorizzato le stesse deduzioni della ricorrente relative ad una persistente reticenza e mancata contribuzione del coniuge alla vita familiare, così escludendo che eventuali risorse ulteriori avessero inciso sul livello di vita matrimoniale. Accertamenti ulteriori sul patrimonio del marito sono stati reputati pertanto irrilevanti e comunque ininfluenti rispetto all'esito della decisione, ciò precludendo il nesso di necessità richiesto per configurare l'errore revocatorio.

editor: Fossati Cesare