Ricorso in Cassazione ex art. 473-bis.24 cpc

Inammissibile il ricorso in Cassazione ex art. 473-bis.24 c.p.c. avverso i provvedimenti interinali ex art. 317-bis c.c.

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Sentenza 20 agosto 2026, n. 24717, Consigliere Relatore Dott. ssa Laura Scalia

 

Rif. Leg. Art. 317-bis c.c.; Artt. 473-bis.8, 473-bis.24 c.p.c.

 

Diritto degli ascendenti — Provvedimenti interinali ex art. 317-bis c.c. — Ricorso per cassazione ex art. 473-bis.24 c.p.c. — Inammissibilità — Nomina del curatore speciale ex art. 473-bis.8 c.p.c. — Necessità — Esclusione — Condizioni.

 

Sabato, 22 Agosto 2026
Giurisprudenza | Processo civile | Legittimità
Cass. Sez. I civ. Est. Scalia, sent. 20.08.26 n. 24717 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di rapporti tra minori e ascendenti, i provvedimenti interinali che regolano le modalità di frequentazione e di visita riconosciute a questi ultimi ex art. 317-bis c.c. — essendo diretti unicamente a preservare la continuità della relazione affettiva e non riconducibili all'esercizio di una funzione educativa necessaria o a decisioni sulla responsabilità genitoriale, sull'affidamento o sulla collocazione del minore — non incidono su posizioni parentali essenziali. Il richiamo, contenuto nell’art. 473bis.24. c.p.c., alla natura sostanziale delle misure riguardanti la responsabilità genitoriale, laffidamento e il collocamento del minore manifesta la volontà del legislatore di recepire e consolidare lesegesi che da tempo qualifica tali provvedimenti come incidenti su diritti fondamentali del minore e, pertanto, assoggettati a un regime impugnatorio coerente con la loro effettiva portata materiale.

Resta estranea, pertanto, all’ambito applicativo dell'art. 473-bis.24 c.p.c., la posizione degli ascendenti, i quali non partecipano, con carattere di necessità, all’esercizio della responsabilità genitoriale né sono destinatari di provvedimenti che dispongano, in genere, l’affidamento o collocamento del minore, non potendo, peraltro, la loro presenza essere attratta, neppure, nella categoria dei provvedimenti che incidono sull’affido o sulla collocazione.

Nei medesimi procedimenti ex art. 317-bis c.c., in cui il “thema decidendum” riguarda esclusivamente le posizioni degli ascendenti che, in via autonoma, rivendicano il diritto di visita e frequentazione dei nipoti minorenni senza contestare profili di responsabilità genitoriale, non sussiste l'obbligo di nomina di un curatore speciale del minore ai sensi dell'art. 473-bis.8 c.p.c., qualora la controversia non coinvolga direttamente la responsabilità genitoriale né faccia emergere un conflitto di interessi tale da precludere l'adeguata rappresentanza processuale del figlio da parte di entrambi i genitori.

editor: Fossati Cesare