Ricorso per Cassazione ex art. 473-bis.24 c.p.c

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Ordinanza 7 agosto 2026, n. 24522, Consigliere Relatore Dott. Antonio Costanzo

Rif. Leg. Artt. 473-bis.22, 473-bis.24 c.p.c.; Art. 337-ter c.c.

Iscrizione della minore alla scuola pubblica / privata – Contrasto tra i genitori – Decisione del Giudice – Esercizio della responsabilità genitoriale – Interesse del minore - Bilanciamento

Venerdì, 21 Agosto 2026
Giurisprudenza | Processo civile | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 07/08/2026, n. 24522 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, ai sensi dell'art. 473-bis.24, quarto comma, c.p.c. (nel testo applicabile a seguito delle modifiche di cui al D.Lgs. n. 164/2024), il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. avverso i provvedimenti pronunciati dalla Corte d'Appello in sede di reclamo è ammissibile esclusivamente con riguardo alle statuizioni temporanee e urgenti che sospendono o introducono sostanziali limitazioni all’esercizio della responsabilità genitoriale, ovvero che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a terzi, dovendosi farsi riferimento non tanto al momento nel quale i provvedimenti temporanei e urgenti sono stati emessi, quanto, piuttosto, al loro contenuto e ai loro effetti e dunque alle relative statuizioni.

Il ricorso per cassazione è ammissibile in presenza di decisioni che si occupano di disciplinare l’esercizio della responsabilità genitoriale e solo qualora esse determinino una particolare incisione sui diritti dei figli minori e dei genitori, ovvero avverso  i provvedimenti di natura personalissima che coinvolgono i diritti fondamentali dei minori legati all'esercizio della responsabilità genitoriale; il controllo di legittimità mira a rendere effettivi tali diritti e ad evitare il rischio che le posizioni soggettive che vengono in rilievo siano relegate ad aspetto della quaestio facti con conseguente prevalenza, se non addirittura dominio, di un mero e indistinto interesse, di per sé incapace di dare il giusto peso alla posizione soggettiva, davvero meritevole, del minore.

Peraltro, con riguardo alla vicenda oggetto di ricorso, inerente all’iscrizione della figlia minore alla scuola pubblica o privata, l'individuazione della soluzione ottimale richiede un esame ampio e approfondito di tutti gli elementi rilevanti ai fini della decisione, dovendosi incentrare sul concreto interesse morale e materiale del minore, criterio legale unico di valutazione, rispetto al quale le proposte formulate dai genitori vanno analizzate in tutte le loro conseguenze e messe in comparazione sotto tutti i profili ai fini del necessario bilanciamento.  

editor: Fossati Cesare