Processo civile
Cass. Civ., Sez. Un., Sent.,10 agosto 2026, n. 24599
Processo civile – Giudizio di rinvio – Rapporti tra processo penale e processo civile – Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
Nel caso in cui il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato, gli atti interruttivi della prescrizione di quest’ultimo interrompono la prescrizione del diritto al risarcimento del danno (o alla restituzione) nella sola ipotesi in cui l’azione civile sia esercitata nel processo penale, in ragione degli “adattamenti” dell’azione civile di danno resi necessari dal suo inserimento nel processo penale. Nel giudizio civile riassunto ex art. 622 c.p.p. è consentito alle parti allegare fatti nuovi e formulare nuove domande e nuove eccezioni, data la natura autonoma di tale giudizio rispetto a quello svoltosi davanti al giudice penale, con l’unico limite che tali fatti, domande ed eccezioni restino nell’ambito della vicenda storica sottoposta al giudice penale.
Rif. Leg. Art. 622 c.p.p.
editor: Ferrandi Francesca
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