La prosecuzione di attività lavorativa anche dopo l’insorgenza di patologie non esclude la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno divorzile. Cass. sez. I civ. ord. 15 luglio 2026, n. 23282

Lunedì, 20 Luglio 2026
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/07/2026, n. 23282 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 

Al  fine di decidere in ordine ai presupposti dell'assegno divorzile, quanto al prerequisito della inadeguatezza dei mezzi di sostentamento e a quello dell'apprezzabile divario reddituale tra i coniugi, può rilevare anche uno stato di salute precario, che renda più gravoso lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno da parte dell’ex coniuge richiedente che pure non versi in uno stato di invalidità tale da comportare un'assoluta impossibilità di procurarsi mezzi adeguati. Non è peraltro illogico sostenere l’insussistenza di un peggioramento delle condizioni di salute della richiedente per il solo fatto che la medesima abbia continuato a lavorare anche dopo l'insorgenza di importanti patologie.

Vieppiù, nell’ipotesi di asserito superamento di una iniziale disparità reddituale tra le parti, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, qualora nel ricorso per cassazione venga dedotta la violazione del principio di non contestazione, occorre indicare sia la sede processuale in cui sono state esposte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto degli scritti difensivi avversari, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.

Rif. Leg. Artt 115 c.p.c.; Art. 5, comma 6, Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Assegno divorzile – Presupposti – Prove  - Disparità reddituale tra i coniugi – Inadeguatezza dei mezzi – Principio di non contestazione

editor: Fossati Cesare