Assegno divorzile: inammissibile il ricorso che contesti come violazione di legge la valutazione comparativa delle condizioni economiche degli ex coniugi - Cass. Civ., Sez. I, ord. 15 luglio 2026 n. 23256

Giovedì, 16 Luglio 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Adulterio
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 15 luglio 2026 n. 23256 – Pres. Tricomi, Cons. Rel. Casadonte per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di assegno divorzile, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione della violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito in ordine alla disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, alla concreta possibilità dell’istante di procurarsi mezzi adeguati e al contributo da questi offerto alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale dell’altro coniuge. Il riconoscimento dell’assegno di divorzio, avente funzione assistenziale e, in pari misura, compensativo-perequativa, richiede infatti un accertamento comparativo delle condizioni delle parti, da compiersi alla luce dei criteri equiordinati indicati dalla norma, della durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto; tale apprezzamento, se congruamente fondato sull’istruttoria svolta, non è sindacabile in sede di legittimità mediante la mera riproposizione delle censure già esaminate in appello.

La controversia trae origine dal giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel 2012, dopo una precedente convivenza dalla quale erano nati due figli. Il Tribunale aveva posto a carico dell’ex marito un contributo mensile per il mantenimento dei figli, oltre alle spese straordinarie, e un assegno divorzile in favore dell’ex moglie. La Corte d’appello aveva confermato la debenza dell’assegno, valorizzando la marcata disparità economica tra le parti, l’attività professionale dell’ex marito quale titolare di uno studio dentistico, il percorso personale e lavorativo dell’ex moglie, il suo contributo alla vita familiare e alla formazione del patrimonio riconducibile al nucleo, nonché le accresciute esigenze dei figli.
L’ex marito ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la violazione dell’art. 5, comma 6, della legge sul divorzio, sostenendo l’insussistenza dei presupposti assistenziali e compensativo-perequativi dell’assegno, e, dall’altro, la nullità della sentenza per omessa motivazione sulle richieste istruttorie dirette a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa e la percezione di redditi da parte dell’ex moglie. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili entrambe le censure: la prima perché volta a rimettere in discussione l’apprezzamento di merito compiuto dalla Corte territoriale, senza indicare specifiche affermazioni di diritto contrastanti con il precetto normativo; la seconda perché non correlata alla motivazione della sentenza impugnata, dalla quale emergeva l’implicito rigetto delle ulteriori istanze istruttorie alla luce dell’istruttoria già ritenuta esaustiva.

Divorzio - Assegno divorzile - Funzione assistenziale - Funzione compensativo-perequativa - Disparità economica - Valutazione comparativa - Autosufficienza economica - Contributo alla vita familiare - Ricorso per cassazione - Specificità dei motivi - Violazione di legge apparente - Inammissibilità - Richieste istruttorie - Rigetto implicito – Rif. Leg. Art. 5, comma 6, l. 1 dicembre 1970, n. 898; art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, 366, comma 1, n. 4, 709-ter, comma 2, n. 2, c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria