Il matrimonio non è mai stato felice: l’infedeltà non rileva. Tribunale di Ravenna, 3 agosto 2023
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Nel caso di violazione del dovere di fedeltà grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
Quanto al regime di affidamento, il Servizio sociale competente per territorio in ragione della residenza del minore, eventualmente anche mediante delega al Servizio sociale del luogo di residenza del genitore, proseguirà le azioni di supporto e monitoraggio del nucleo familiare nell'interesse del minore stesso e favorirà la ripresa progressiva della frequentazione tra il padre ed il figlio, in particolare sostenendo il padre nel percorso di recupero della fiducia e dell'affetto del figlio.
Separazione personale dei coniugi – infedeltà – addebito – onere della prova – affidamento e regime di incontri
Rif. Leg.: art. 151 c.c.
editor: Fossati Cesare
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