L'adulterio non è considerabile come una mera infatuazione della moglie con un altro uomo. Cass. civ. Sez. I, Ord., 17 settembre 2020, n. 19324
La datazione della scoperta dell'adulterio, il cui onere probatorio grava su chi abbia introdotto l'azione di disconoscimento della paternità, e la retrodatazione di tale data eventualmente allegata dai convenuti soggiacciono, entrambe, alla regola secondo cui vale a tal fine l'acquisizione certa della conoscenza (e non del mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, fatto non riducibile, perciò, a mera infatuazione, o a mera relazione sentimentale, o a mera frequentazione della moglie con un altro uomo.
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La datazione della scoperta dell'adulterio, il cui onere probatorio grava su chi abbia introdotto l'azione di disconoscimento della paternità, e la retrodatazione di tale data eventualmente allegata dai convenuti soggiacciono, entrambe, alla regola secondo cui vale a tal fine l'acquisizione certa della conoscenza (e non del mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, fatto non riducibile, perciò, a mera infatuazione, o a mera relazione sentimentale, o a mera frequentazione della moglie con un altro uomo.
autore: Zadnik Francesca
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