Si all’adozione in casi particolari in favore della madre intenzionale del minore nato da maternità surrogata. Tribunale per i Minorenni di Bari, sent. 13 marzo 2026
In caso di minore nato da gestazione per altri, in conformità all’evoluzione giurisprudenziale che ha indicato nell’adozione in casi particolari l’istituto idoneo a dare rilievo giuridico alla genitorialità intenzionale, non venendo inglobata la tutela del preminente interesse del minore nella salvaguardia dei principi costituzionali sottesi al divieto di maternità surrogata, ma piuttosto riconoscendosi una diversa e potenziale confliggenza dei valori ad esso sottesi con il principio del superiore interesse del minore che si invera nella conservazione delle relazioni familiari affettive consolidate, va accolta l’istanza di adozione ex art. 44 lett. d) legge n. 184/1983 promossa dalla madre intenzionale di cui è stato accertato il valido rapporto affettivo e familiare con il minore. In tale prospettiva, infatti, l’istituto corrisponde ad una precisa vocazione a tutelare l’interesse del minore al riconoscimento giuridico del suo rapporto anche con colui che, insieme al padre biologico, ha condiviso ed attuato il progetto del suo concepimento, concorrendo ad instaurare quella organizzazione di vita comune diretta alla crescita e allo sviluppo della personalità che è la famiglia.
Rif. Leg. Art. 44 lett. d) Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.
Maternità surrogata – Divieto – Genitore intenzionale – Rapporto affettivo e familiare – Interesse del minore
editor: Fossati Cesare
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