Sullo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto fabbricati abusivi - Cass. Civ., Sez. II, Sent., 04 giugno 2026, n. 18005

Martedì, 14 Luglio 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, Sent., 04 giugno 2026, n. 18005; Pres. Falaschi, Rel. Penta per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel giudizio di scioglimento di comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, la regolarità urbanistico–edilizia del bene costituisce condizione dell’azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”. Il giudice non può pronunciarsi sulla divisione di un fabbricato abusivo, o di parti di esso, in mancanza della dichiarazione degli estremi del titolo abilitativo (licenza, concessione edilizia, permesso di costruire, concessione in sanatoria o domanda di condono corredata dalla prova del pagamento delle prime due rate di oblazione) richiesta dal D.P.R. n. 380.2001, art. 46, e dalla l. n. 47.1985, art. 40; la mancanza di tale documentazione e il mancato esame della stessa sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e comportano la nullità degli atti di scioglimento della comunione ereditaria aventi ad oggetto l’immobile.


Successioni – Comunione ereditaria – Scioglimento della comunione – Divisione; Rif. Leg. Artt. 731 e 732 c.c.; D.P.R. n. 380/2001 e l. n. 47/1985.

editor: Ferrandi Francesca