L'assenza di risorse economiche stabili in capo alla moglie giustifica il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore. Cass. sez. I civ. ord. 8 luglio 2026, n. 22944

Martedì, 14 Luglio 2026
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 08/07/2026, n. 22944 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora dall’istruttoria svolta in sede di merito sia emersa una precaria condizione economica in capo all'ex moglie, che non ha mai conseguito occupazioni lavorative a tempo indeterminato rimanendo in una situazione di precarietà lavorativa e di conseguente assenza di sufficienti mezzi economici per mantenersi, al cospetto del marito che è risultato svolgere attività imprenditoriale con un importante volume d'affari accertato a mezzo di indagini condotte dalla Polizia Tributaria e con disponibilità di risorse liquide e di titoli mai specificamente contestate, non è censurabile in sede di legittimità la pronuncia della Corte Territoriale che ha ritenuto sussistere i presupposti dell'assegno divorzile nella declinazione assistenziale, data la rilevante sperequazione patrimoniale e reddituale tra le parti. È infatti inammissibile in cassazione una doglianza fondata su una difforme ricostruzione ed interpretazione dei fatti, già accertati dal Giudice del merito.

Rif. Leg. Art. 5, comma 6, Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.

Assegno divorzile – Funzione assistenziale – Divario economico tra le parti – Differente ricostruzione dei fatti - Inammissibilità

editor: Fossati Cesare