Ha diritto all’assegno divorzile la moglie che, dedicandosi interamente alla famiglia, ha permesso al marito di progredire nella propria carriera anche lontano dal domicilio. Cass. sez. I civ. ord. 8 luglio 2026, n. 22939

Martedì, 14 Luglio 2026
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 08/07/2026, n. 22939 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare; esso deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.

A tal fine, l'assegno divorzile va adeguato all'apporto fornito dal richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche o personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro, rimanendo di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.

Nella specie, accertata la rilevante disparità reddituale tra le parti, è stata osservata la dedizione di uno dei coniugi in via esclusiva o prevalente alla cura della famiglia che così ha visto escludersi, o fortemente limitarsi, la possibilità di produrre reddito da lavoro, mentre, dall’altra, la progressione in carriera dell’altro coniuge che ha visto accresciuto il patrimonio patrimoniale e familiare. Siffatto giudizio di natura meramente fattuale, poiché adeguatamente motivato, non può essere oggetto di sindacato di legittimità.

 

Rif. Leg. Art. 5, comma sesto, Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii. 

Assegno divorzile – compensativa e perequativa – Divario economico tra le parti – Contributo alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge

editor: Fossati Cesare