Azione di riduzione, pretermissione sostanziale e relictum irrisorio: esclusione dell’obbligo di accettazione beneficiata e corretta individuazione dell’oggetto della donazione nella riunione fittizia - Cass. Civ., Sez. II, sent. 9 luglio 2026 n. 22986
In tema di azione di riduzione, il legittimario chiamato alla successione legittima è esonerato dall’onere della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, previsto dall’art. 564 c.c. per l’azione proposta contro donatari non coeredi, quando il patrimonio relitto sia sostanzialmente esaurito da donazioni effettuate in vita dal de cuius e il relictum residuo abbia valore assolutamente minimale e irrisorio rispetto alla massa donata, sicché difetta in concreto la ratio dell’inventario quale strumento di tutela dei donatari e di accertamento della consistenza dell’asse ereditario.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 564 c.c., il chiamato per rappresentazione subentra nel luogo del rappresentato e non può essere considerato soggetto estraneo rispetto alla donazione ricevuta dall’ascendente premorto; pertanto, non sono ammissibili distinzioni tra donazione effettuata direttamente al chiamato e donazione effettuata al rappresentato, operando il principio del subingresso del rappresentante nella posizione successoria di quest’ultimo.
Ai fini della riunione fittizia ex art. 556 c.c., devono essere computati esclusivamente i beni effettivamente oggetto della donazione. È pertanto erronea l’inclusione nella massa di calcolo di una quota che il donante abbia trattenuto in proprietà e successivamente impiegato in sede divisoria mediante attribuzione di un usufrutto, qualora l’atto di liberalità abbia riguardato soltanto una quota inferiore in piena proprietà. L’erronea determinazione del donatum incide sulla ricostruzione della massa ereditaria di calcolo e comporta la caducazione dell’intera pronuncia di riduzione.
Tre sorelle agirono nei confronti degli eredi del fratello premorto e della sua coniuge deducendo che la madre, deceduta ab intestato, aveva lasciato soltanto un modesto saldo di conto corrente, avendo in precedenza donato al figlio gran parte del proprio patrimonio immobiliare. Chiesero pertanto, in via subordinata, la riduzione della donazione lesiva della loro quota di legittima.
Dopo una prima fase processuale culminata con una sentenza di cassazione che aveva ritenuto ammissibile l’azione di riduzione senza necessità di preventiva accettazione con beneficio d’inventario, la Corte d’appello in sede di rinvio accolse la domanda, valorizzando l’assoluta esiguità del relictum rispetto all’ingente valore dei beni donati.
Uno degli eredi del donatario impugnò la decisione sostenendo, da un lato, che la presenza di un relictum, seppur modesto, imponeva comunque l’accettazione beneficiata e, dall’altro, che la Corte territoriale aveva erroneamente determinato l’oggetto della donazione computando una quota maggiore rispetto a quella effettivamente trasferita.
La Cassazione ha rigettato le censure relative all’art. 564 c.c., affermando che un relictum irrisorio non impedisce di configurare una situazione assimilabile alla pretermissione sostanziale e che, in tale contesto, l’onere dell’accettazione beneficiata non trova giustificazione. Ha inoltre ribadito che il rappresentante subentra nella posizione del rappresentato anche ai fini della disciplina dell’azione di riduzione.
È stato invece accolto il motivo concernente la riunione fittizia: la Corte d’appello aveva erroneamente considerato come donata una quota di 210/630, mentre dall’atto risultava donata soltanto la quota di 190/630, essendo la restante quota trattenuta dalla donante e utilizzata nell’ambito della divisione ereditaria. Poiché tale errore incideva sulla ricostruzione della massa di calcolo e quindi sull’intera operazione di riduzione, la sentenza è stata cassata con rinvio.
Successioni – Legittima – Azione di riduzione – Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario– Pretermissione sostanziale – Relictum di valore minimale e irrisorio – Esclusione dell’onere - Rappresentazione – Donazione al rappresentato premorto – Riduzione – Qualità di coerede del rappresentante - Riunione fittizia – Oggetto della donazione – Riserva di usufrutto inesistente – Errore di calcolo della massa – Rif. Leg. artt. 537, 553, 556, 564, 747, 748, 750, 769 cod. civ.; artt. 360, comma 1, n. 3, 384, comma 2, c.p.c.
Tre sorelle agirono nei confronti degli eredi del fratello premorto e della sua coniuge deducendo che la madre, deceduta ab intestato, aveva lasciato soltanto un modesto saldo di conto corrente, avendo in precedenza donato al figlio gran parte del proprio patrimonio immobiliare. Chiesero pertanto, in via subordinata, la riduzione della donazione lesiva della loro quota di legittima.
Dopo una prima fase processuale culminata con una sentenza di cassazione che aveva ritenuto ammissibile l’azione di riduzione senza necessità di preventiva accettazione con beneficio d’inventario, la Corte d’appello in sede di rinvio accolse la domanda, valorizzando l’assoluta esiguità del relictum rispetto all’ingente valore dei beni donati.
Uno degli eredi del donatario impugnò la decisione sostenendo, da un lato, che la presenza di un relictum, seppur modesto, imponeva comunque l’accettazione beneficiata e, dall’altro, che la Corte territoriale aveva erroneamente determinato l’oggetto della donazione computando una quota maggiore rispetto a quella effettivamente trasferita.
La Cassazione ha rigettato le censure relative all’art. 564 c.c., affermando che un relictum irrisorio non impedisce di configurare una situazione assimilabile alla pretermissione sostanziale e che, in tale contesto, l’onere dell’accettazione beneficiata non trova giustificazione. Ha inoltre ribadito che il rappresentante subentra nella posizione del rappresentato anche ai fini della disciplina dell’azione di riduzione.
È stato invece accolto il motivo concernente la riunione fittizia: la Corte d’appello aveva erroneamente considerato come donata una quota di 210/630, mentre dall’atto risultava donata soltanto la quota di 190/630, essendo la restante quota trattenuta dalla donante e utilizzata nell’ambito della divisione ereditaria. Poiché tale errore incideva sulla ricostruzione della massa di calcolo e quindi sull’intera operazione di riduzione, la sentenza è stata cassata con rinvio.
editor: Cianciolo Valeria
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