Lo squilibrio economico tra le parti giustifica l’assegno divorzile in favore della moglie, invalida, che ha dedicato la vita matrimoniale alle esigenze familiari e del marito. Cass. sez. I civ. ord. 7 luglio 2026, n. 22874

Sabato, 11 Luglio 2026
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 07/07/2026, n. 22874 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il riconoscimento dell’assegno divorzile presuppone, quale precondizione fattuale, l'accertamento di uno squilibrio economico-patrimoniale tra le parti, a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale in ragione del quale il coniuge in situazione di svantaggio avrà il diritto a conseguire l'assegno in funzione assistenziale, laddove questi non possieda i mezzi che gli consentano di essere autosufficiente e di condurre una vita dignitosa, ed anche in funzione compensativa-perequativa, laddove si giustifichi il riconoscimento di un ristoro per il contributo dal medesimo fornito alla formazione del patrimonio familiare e/o personale dell'altro coniuge; peraltro, ai fini dell'accertamento di detta ultima funzione, occorre indagare se tale squilibrio sia conseguenza di scelte di vita condivise dai coniugi durante il matrimonio a seguito delle quali il richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno; nell'ambito di tale valutazione assumono rilievo la durata del matrimonio, l'età e la complessiva condizione esistenziale del richiedente al momento del divorzio.

E’ pertanto necessario un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole in favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive non attribuibili, cioè, a comportamenti inerti o contrari al principio di autoresponsabilità da parte del coniuge divorziato.

In presenza di un rilevante divario economico tra le parti, la significativa capacità reddituale e patrimoniale del marito e la limitata autosufficienza economica della moglie, aggravata da una condizione di invalidità totale e da rilevanti esigenze sanitarie, considerato il contributo reso da quest’ultima alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, giustificano il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie, con finalità assistenziale e perequativo-compensativa.

Rif. Leg. Art. 5, comma sesto, Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii. 

Assegno divorzile – Funzione assistenziale / compensativa e perequativa – Divario economico tra le parti – Contributo alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge - Autoresponsabilità

editor: Fossati Cesare