Il contributo fornito dalla moglie alla realizzazione dell'attività libero professionale del marito giustifica il riconoscimento dell’assegno divorzile. Cass. sez. I civ. ord. 18 giugno 2026, n. 20749

Mercoledì, 1 Luglio 2026
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/06/2026, n. 20749 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento delle cause dello squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, onde verificare se questo sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole in favore delle esigenze familiari, potendosi, in difetto di prova di tale nesso causale, l'assegno giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.

Nella sia funzione compensativo-perequativa, l'assegno divorzile va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in difetto di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.

 

Rif. Leg. Art. 5, comma 6, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.

Assegno divorzile –  Funzione perequativa e compensativa – Accertamento – Contributo all’attività professionale del coniuge

editor: Fossati Cesare