Fondo patrimoniale: prova dell’adempimento dell’obbligo notarile di richiesta di annotazione - Cass. Civ., Sez. III, ord. 21 giugno 2026 n. 21212

Lunedì, 29 Giugno 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Fondo patrimoniale
Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 21 giugno 2026 n. 21212 - Pres. Tatangelo, Cons. Rel. Ambrosi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di fondo patrimoniale costituito con atto di matrimonio, il notaio richiesto dell’annotazione di cui all’art. 34-bis disp. att. cod. civ. deve provvedere a richiedere l’annotazione medesima; ai fini dell’accertamento dell’avvenuto adempimento, costituisce elemento valutabile dal giudice di merito la documentazione attestante l’invio della richiesta (ad es. ricevuta/talloncino di accettazione della raccomandata, con riferibilità all’atto e ai numeri repertoriali indicati), mentre la contestazione del valore attribuito a tali risultanze istruttorie integra, ove proposta in cassazione, inammissibile censura di merito; inoltre, il notaio non risponde del ritardo o dell’inerzia dell’Amministrazione competente per l’esecuzione dell’annotazione, atteso che l’adempimento dell’obbligo notarile non può sostituirsi all’attività riservata alla Pubblica Amministrazione. Ne consegue che il ricorso che prospetti una rivalutazione della riconducibilità della documentazione e della sufficienza probatoria dell’invio della richiesta è inammissibile, risolvendosi in una richiesta di nuovo giudizio di fatto.
 
Fondo patrimoniale – Mancata annotazione – Adempimento e prova dell’invio della richiesta - Adempimento dell'obbligo notarile - Inerzia dell’Amministrazione - Rif. Leg. artt. 167, 1176 e 2236 cod. civ., art. 34-bis disp. att. del cod. civ.; artt. 360, comma 1, n. 3, 366, n. 4, 380-bis 1 cod. proc. civ.

editor: Cianciolo Valeria