Costituzione di un fondo patrimoniale e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 12 febbraio 2026, n. 5760

Lunedì, 16 Febbraio 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Fondo patrimoniale
Cass. Pen., Sez. III, Sent., 12 febbraio 2026, n. 5760; Pres. Di Nicola, Rel. Cons. Pazienza per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (previsto dall'art. 11 D.Lgs. n. 74 del 2000), la costituzione di un fondo patrimoniale non esonera dalla necessità di dimostrare, sia sotto il profilo dell'attitudine della condotta che della sussistenza del dolo specifico di frode, che la creazione del patrimonio separato sia idonea e finalizzata ad evitare il soddisfacimento dell'obbligazione tributaria, con la conseguenza che il giudice è tenuto a motivare sulla ragione per cui la segregazione patrimoniale rappresenta, in concreto, uno strumento idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace il recupero del credito erariale.



Fondo patrimoniale – Bisogni della famiglia – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – Dolo di frode e onere della prova; Rif. Leg. Artt. 167 e 170 c.c.

editor: Ferrandi Francesca