Fondo patrimoniale e fideiussioni per società dei figli: tra famiglia nucleare e gruppo familiare imprenditoriale - Cass. Civ., Sez. I, ord. interl. 18 marzo 2026 n. 6371

Giovedì, 26 Marzo 2026
Giurisprudenza | Fondo patrimoniale | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria 18 marzo 2026 n. 6371 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Dal Moro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 
In tema di fondo patrimoniale, l’obbligazione fideiussoria prestata da un coniuge a garanzia dei debiti di una società partecipata esclusivamente da figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti non può ritenersi contratta per i bisogni della famiglia ex art. 170 c.c., neppure quando l’attività della società garantita si inserisca in un più ampio contesto di iniziative imprenditoriali riconducibili al gruppo familiare allargato, restando rilevanti, ai fini dell’aggressione dei beni vincolati, solo le esigenze della famiglia nucleare composta dai coniugi e dai figli a carico. 
Costituisce questione di particolare importanza nomofilattica stabilire se e in quali limiti l’attività imprenditoriale di società indirettamente funzionali al benessere economico della famiglia possa integrare i bisogni della famiglia ai sensi dell’art. 170 c.c.
 
Un istituto di credito otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di A.A., in qualità di fideiussore di un debito contratto da una società le cui quote erano interamente detenute dai figli maggiorenni del garante. 
Avviata l’esecuzione forzata su immobili conferiti in un fondo patrimoniale costituito dai coniugi nel 2011, il debitore proponeva opposizione all’esecuzione, deducendo l’estraneità dell’obbligazione fideiussoria ai bisogni della famiglia.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ritenendo opponibile il fondo patrimoniale al creditore procedente; la decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Milano, che escludeva la riconducibilità della fideiussione alle esigenze della famiglia nucleare, evidenziando come l’attività della società garantita fosse riferibile ai soli figli, economicamente autonomi.
La società cessionaria del credito proponeva ricorso per cassazione, sostenendo una nozione ampia di bisogni della famiglia, comprensiva anche del potenziamento della capacità lavorativa e del benessere economico derivante da attività imprenditoriali “familiari”, nonché censurando l’accertamento presuntivo della conoscenza, da parte della banca, dell’estraneità del debito ai bisogni familiari.
La Prima Sezione Civile, ravvisata la particolare rilevanza nomofilattica della questione – concernente i limiti di opponibilità del fondo patrimoniale rispetto a obbligazioni assunte per favorire società inserite in un contesto imprenditoriale familiare ma non direttamente riferibili alla famiglia nucleare – ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza.
 
Fondo patrimoniale - Esecuzione sui beni del fondo patrimoniale -Valutazione delle prove – Onere della prova e presunzioni- Rif. Leg. artt.170, 2697, 2727, 2729 c.c.; artt. 111, 115, 360, n. 3, c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria