Sulla costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 29 gennaio 2026, n. 1950
La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti, salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione.
Fondo patrimoniale – Revoca del fondo patrimoniale – Donazione obnuziale – Donazione; Rif. Leg. Artt. 785 e 805 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
|
Domenica, 10 Maggio 2026
Donazione indiretta da cointestazione di conto: prova rigorosa dell’animus donandi e irrilevanza ... |
|
Giovedì, 23 Aprile 2026
Donazioni in ambito affettivo. Serve prova rigorosa dell’intento liberale, non equilibrio reddituale ... |
|
Giovedì, 16 Aprile 2026
Revoca della donazione per ingratitudine e decadenza: necessità di istruttoria e limiti ... |
|
Mercoledì, 15 Aprile 2026
Dazioni tra partner non conviventi: modicità, forma della donazione e limiti della ... |



