Responsabilità civile per ingiurie pronunciate dall'ex coniuge in contesto di conflittualità familiare post-separazione - Cass. Civ., Sez. III, ord. 21 giugno 2026 n. 21026

Cass. Civ., Sez. III, ord. 21 giugno 2026 n. 21026 - Pres. Scrima, Cons. Rel. Fiecconi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di responsabilità civile ex artt. 2043 e 2059 c.c. e artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 7/2016, le espressioni offensive pronunciate dall'ex coniuge nel corso di una conversazione telefonica avente ad oggetto l'adempimento degli obblighi di mantenimento dei figli comuni non integrano, di per sé, una condotta illecita risarcibile, qualora il giudice di merito — attraverso un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità — ne escluda la reale valenza offensiva alla luce del contesto complessivo in cui sono state pronunciate; a tal fine, rilevano, quali elementi idonei a ridimensionare la portata ingiuriosa delle espressioni, la situazione di elevata e risalente conflittualità tra i coniugi separati in ordine all'esercizio delle responsabilità genitoriali, la reciprocità degli attacchi personali nel corso della medesima conversazione e i toni animosi che hanno contraddistinto il litigio, senza che tale valutazione implichi il riconoscimento di scriminanti non previste dall'ordinamento civile né l'applicazione analogica della causa di non punibilità per provocazione o ritorsione di cui all'art. 599 c.p., operante esclusivamente in ambito penale. La circostanza che le frasi offensive siano state pronunciate in vivavoce alla presenza dei figli minori comuni rileva, ai fini della configurazione del requisito della comunicazione con più persone, solo ove i minori, pur non essendo in grado di cogliere il significato specifico delle parole, ne abbiano percepito la generica portata lesiva o possano divenire strumenti di propagazione dei contenuti offensivi, fermo restando che tale elemento non è di per sé sufficiente a radicare la responsabilità civile dell'ex coniuge ove difetti in radice la reale offensività delle espressioni pronunciate.


Lesione della reputazione - Danno non patrimoniale - Reale valenza offensiva – Diffamazione - Pluralità di destinatari – Provocazione e ritorsione - Scriminanti non previste dal diritto civile - Inapplicabilità dell'art. 599 c.p. in sede civile - Rif. Leg. artt. 2043 e 2059 cod. civ.; artt. 360-bis e 391 c.p.c.; artt. 595 e 599 cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria