Inammissibile l’opposizione del coniuge obbligato alla richiesta di pagamento diretto ex art. 473-bis.37 c.p.c. Tribunale di Genova, ord. 24 giugno 2026
E’ inammissibile l’opposizione avverso la richiesta di pagamento diretto dell’assegno divorzile azionata ai sensi dell’art. 473-bis.37 c.p.c. all’Ente, in quanto tale strumento di tutela del credito non costituisce azione esecutiva opponibile ai sensi degli artt. 615 e/o 617 c.p.c., potendo, al più, la parte onerata del contributo economico in favore del coniuge economicamente debole, rivolgersi al giudice della separazione o del divorzio sollecitando la revoca o la modifica del provvedimento assunto per contrastare la richiesta, rivolta al terzo ex art. 473-bis.37 c.p.c., comunicata al debitore.
Il Giudice dell’Esecuzione, infatti, può scrutinare la domanda a lui rivolta dal debitore solo in ragione del fatto che quest’ultimo è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione promosso non dal debitore, ma dal terzo destinatario di una eventuale azione esecutiva come esplicitamente indicato nell’art. 473-bis.37 c.p.c. –
cfr. Corte di Cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 7 settembre 2025, n. 24721
Rif. Leg. Art. 473-bis.37, 615, 617 c.p.c.
Pagamento diretto del terzo – Azione esecutiva – Opposizione all’esecuzione – Inammissibilità
*Si ringrazia l'avv. Anna Maria Panfili per la segnalazione
editor: Fossati Cesare
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