Ricorso per cassazione improcedibile se manca la produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 10 giugno 2026, n. 18839

Mercoledì, 24 Giugno 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Processo civile
Cass. Civ., Sez. III, Ord., 10 giugno 2026, n. 18839; Pres. Rubino, Rel. Simone per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente dichiari nell’atto introduttivo che la sentenza impugnata è stata notificata, tale dichiarazione, quale fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c. e manifestazione di autoresponsabilità, comporta l’onere di depositare, nel termine di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., copia autentica della sentenza corredata dalla relata di notificazione – ovvero, in caso di notifica via PEC, i messaggi di invio e ricezione in formato .eml o .msg – non superabile mediante successiva produzione ex art. 372 c.p.c.; la mancata produzione determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio, anche in assenza di contestazioni delle altre parti.


Processo civile – Improcedibilità - Ricorso per cassazione – Impugnazioni; Rif. Leg. Artt. 325 e 369 c.p.c.

editor: Ferrandi Francesca