Assegno divorzile per la moglie che, per effetto della riduzio-ne dell’orario di lavoro concordata con il marito, percepisce una pensione ridotta. Cass. sez. I civ. ord. 5 giugno 2026, n. 18150
In tema di assegno divorzile, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sia l'effetto del sacrificio del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, con ciò giustificandosi il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare; in assenza della prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
La funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, sempre in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia ad occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole, frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare a fronte del contributo esclusivo o prevalente fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare o a quello personale dell'altro coniuge, potendo, l'accertamento in ordine alla funzione, oltre che assistenziale, anche compensativo-perequativa dell'assegno, essere effettuato anche tramite presunzioni.
Sostanziandosi in una non condivisione della valutazione in fatto operata dal giudice del merito in ordine alla prova dei presupposti per l’attribuzione di un assegno divorzile con funzione compensativa, è inammissibile, in sede di legittimità, la censura alla pronuncia della Corte Territoriale che, sul presupposto dell'incontestato accordo dei coniugi per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, durato nove anni, ha ricavato la perdita subita dalla donna, in conseguenza della corrispondente minore retribuzione e dei corrispondenti effetti sul piano contributivo, con incidenza sull'ammontare della pensione percepita.
Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-sexies, 337-septies c.c.; Art. 5, comma 6, Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.
Assegno divorzile – Funzione compensativa – Autoresponsabilità – Riduzione orario di lavoro – Trattamento pensionistico – Assegno di mantenimento figlio maggiorenne non economicamente indipendente
editor: Fossati Cesare
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