Responsabilità solidale del legatario di un immobile condominiale per i debiti condominiali del testatore: portata e limiti ai sensi dell’art. 63, comma 2, disp. att. c.c. - Cass. Civ., Sez. II, ord. 3 giugno 2026 n. 17647
In tema di condominio, il legatario che subentra nella proprietà di un’unità immobiliare condominiale risponde, in via solidale con gli eredi del testatore, dei contributi condominiali maturati per l’anno in corso e per l’anno precedente la sua successione, ai sensi dell’art. 63, comma 2, disp. att. c.c. (formulazione ratione temporis vigente). Tale responsabilità solidale opera nei confronti del condominio, mentre nel rapporto tra il legatario e gli eredi resta applicabile il principio generale della personalità delle obbligazioni, con conseguente diritto del legatario di agire in regresso verso gli eredi per le quote di debito antecedenti al suo subentro nella proprietà. Pertanto, la qualificazione della parte come prelegataria o legataria non esclude la sua responsabilità solidale per i debiti condominiali del testatore, limitata tuttavia agli anni di cui all’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., e subordinata alla sussistenza della solidarietà prevista dalla norma.
La controversia ha avuto ad oggetto l’opposizione proposta da una ricorrente, legataria di un’unità immobiliare condominiale, avverso un decreto ingiuntivo e un precetto notificati dal condominio per il recupero di somme dovute a titolo di oneri condominiali. La parte, assumendo di essere solo “condomina apparente” e di non avere il possesso dei beni, ha contestato la propria responsabilità per i debiti della de cuius, morta nel 2013, sostenendo che il decreto non avrebbe distinto tra debiti maturati prima e dopo il decesso della testatrice. Il Tribunale ha confermato la sentenza del Giudice di pace che aveva respinto l’opposizione, mentre la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo la natura e i limiti della responsabilità del legatario.
Successione - Legatario – Condominio - Responsabilità solidale - Debiti condominiali - Personalità delle obbligazioni - Rif. Leg. art. 756 cod. civ.; art. 633 c.p.c.; art. 63, comma 2, disp. att. cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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