Lesione della quota di legittima, calcolo della massa ereditaria fittizia e rilevanza del credito ex art. 936 c.c. e delle spese funerarie - Cass. Civ., Sez. II, ord. 27 maggio 2026 n. 16422

Martedì, 23 Giugno 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 27 maggio 2026 n. 16422 – Pres. Tedesco, Cons. Rel. Penta per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell’ambito di un’azione di riduzione per lesione della quota di legittima, la quota disponibile non si detrae dal relictum ai fini della formazione della massa ereditaria fittizia, ma è un risultato del calcolo che si determina successivamente, sulla base della massa così ricostruita (relictum – debiti + donatum), applicando le percentuali di legge di cui agli artt. 536 ss. c.c.; pertanto, il giudice, nel verificare la lesione della legittima, deve ricostruire la massa con la riunione fittizia, calcolare la quota di riserva e confrontarla con quanto effettivamente ricevuto dal legittimario, senza operare alcuna detrazione della quota disponibile dal relictum.
Nel medesimo contesto, la prescrizione del credito ex art. 936 c.c. vantato dai figli del de cuius, in quanto eccezione in senso stretto, non è rilevabile d’ufficio dal giudice, che deve limitarsi a valutare la fondatezza del credito ai fini della determinazione dell’asse ereditario, salvo che la parte interessata non abbia tempestivamente proposto l’eccezione di prescrizione; omettendo di pronunciarsi sul credito per spese funerarie dedotto in giudizio, il giudice viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio al giudice di rinvio.
 
Successione – Formazione della massa ereditaria fittizia - Lesione della quota di legittima - Rif. Leg. artt. 542, 556, 724, 725, 752, 754, 936, 2938 cod. civ.; artt. 112, 166, 343, 360, commi 3) e 5), c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria