Successione necessaria: il diritto alla reintegrazione in natura della quota di legittima e l'illegittimità del pagamento per equivalente in assenza di accordo - Cass. Civ., Sez. II, ord. 17 giugno 2026, n. 20396
In tema di successione testamentaria, quando il de cuius abbia istituito un solo erede universale e attribuito all’altro legittimario un legato in sostituzione di legittima, la rinuncia al legato comporta la possibilità per il rinunciante di esperire l’azione di riduzione per la reintegrazione della quota di riserva; tuttavia, una volta accertata la lesione, la reintegrazione deve avvenire in via prioritaria in natura, mediante attribuzione dei beni oggetto delle disposizioni ridotte, potendo la liquidazione in denaro disporsi solo in presenza di concorde volontà delle parti oppure nelle ipotesi previste dall’art. 560 c.c., non essendo sufficiente la sola mancata opposizione del soggetto inciso dalla riduzione.
La vicenda trae origine dalla successione di un testatore che aveva nominato la figlia erede universale, disponendo contestualmente un legato di immobili in favore del figlio. Quest'ultimo, qualificata la disposizione come legato in sostituzione di legittima, vi rinunciava per esperire l'azione di riduzione. Sebbene le corti di merito avessero accertato la lesione e condannato l'erede al pagamento di una somma di denaro (circa 104.000 euro) a titolo di reintegrazione, la figlia ricorreva in Cassazione lamentando, tra l'altro, la violazione del principio di reintegrazione in natura.
La Suprema Corte ha accolto tale doglianza, precisando che il debito da riduzione non si trasforma automaticamente in un'obbligazione pecuniaria senza il consenso delle parti
Successione necessaria - Azione di riduzione - Legittimario pretermesso - Legato in sostituzione di legittima - Reintegrazione in natura - Comunione ereditaria - Obbligazione pecuniaria – Rif. Leg. artt. 551, 554, 558, 560, 561 c.c.; art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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