Ha diritto all’assegno divorzile la moglie che lascia la profes-sione di avvocato per seguire il marito negli Stati Uniti e dedicarsi unicamente alla famiglia. Cass. sez. I civ. ord. 5 giugno 2026, n. 18164

Lunedì, 22 Giugno 2026
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 05/06/2026, n. 18164 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, sempre in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole, purchè ciò sia frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo esclusivo o prevalente fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare o a quello personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa.

In virtù del principio di autoresponsabilità che deve percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine, in presenza di uno squilibrio reddituale e patrimoniale, al momento del divorzio, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se questo sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, così giustificandosi il riconoscimento di un assegno perequativo; in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive

L'accertamento in ordine alla funzione, oltre che assistenziale, anche compensativo-perequativa, dell'assegno può essere effettuato anche per presunzioni.  

Va pertanto riconosciuto l’assegno divorzile, alla donna che ha sacrificato la propria carriera professionale, lasciando l'attività di avvocato in Italia per seguire il marito negli Stati Uniti, ove ha curato la famiglia e ha cresciuto la figlia piccola, per poi ritornare in Italia ed intraprendere ex novo la professione legale con risultati economici modestissimi.

Conf. Cass., Sez. U, Sentenza n.  18287 del 11/07/2018; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023

Rif. Leg. Art. 5, comma 6, Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.

Assegno divorzile – Finalità perequativa e compensativa – Funzione assistenziale – Autoresponsabilità

editor: Fossati Cesare