Inammissibile in sede di legittimità una diversa valutazione dei fatti di causa che hanno condotto il giudice del merito a riconoscere l’assegno divorzile con finalità meramente assistenziale. Cass. sez. I civ. ord. 5 giugno 2026, n. 18166
In applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287/2018, l’attribuzione dell’assegno divorzile, secondo le previsioni dell’art. art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, non risponde solo ad una finalità perequativa-compensativa, ma ha anche una funzione assistenziale che non va mortificata qualora non sussistano altri presupposti. E così non si può ravvisare alcuna violazione di legge, ma si concreta una inammissibile non condivisione della valutazione in fatto operata dal Giudice del rinvio, nella censura alla pronuncia della Corte Territoriale che, raccogliendo il principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte, ha ritenuto sussistenti le ragioni oggettive dell'assenza di mezzi di sostentamento in capo alla moglie, in considerazione dell'avanzata età della stessa; della perdurante iscrizione al corso di laurea in medicina al ventinovesimo anno fuori corso che, anche in caso di completamento del percorso di studi, avrebbe reso difficile, se non impossibile, la proficua collocazione nel mondo del lavoro; della mancanza di alcuna significativa esperienza lavorativa durante il matrimonio - peraltro di breve durata (otto anni) - per essere la donna impegnata nelle cure per la fertilità; della sopravvenuta separazione tra i coniugi immediatamente dopo la nascita del figlio, quando il marito si era trasferito a vivere altrove, non assicurando una presenza costante nella vita del minore, alla cui cura e crescita aveva provveduto in via esclusiva la madre; del carcinoma mammario, diagnosticato alla predetta, dopo la separazione, a causa del quale quest'ultima era stata sottoposta ad intervento e a successivi periodici cicli di radio e chemioterapia.
È pertanto inammissibile in sede di legittimità la diversa valutazione delle risultanze di causa prospettate dal ricorrente.
Rif. Leg. Art. 5, comma 6, Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.
Assegno divorzile – Finalità perequativa e compensativa – Funzione assistenziale – Valutazione dei fatti – Inammissibilità
editor: Fossati Cesare
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