Il marito che ha la sostanziale disponibilità di beni in trust è tenuto a versare l’assegno di mantenimento in favore della moglie la quale, pur essendo titolare di poste attive, non può sfruttarle. Cass. sez. I civ. ord. 8 giugno 2026, n. 18549

Cass. civ., Sez. I, Ord., 08/06/2026, n. 18549 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Premesso che la valutazione delle prove è rimessa, ai sensi dell'art. 116  c.p.c., al prudente apprezzamento del giudice di merito, qualora, considerando le condizioni economiche delle parti, la Corte Territoriale abbia ravvisato una condizione di inferiorità economica della moglie, non in grado di mantenere con le sue risorse un tenore di vita analogo a quello consentitole in costanza di matrimonio, in applicazione dei consolidati  principi giurisprudenziali, alla medesima ha correttamente riconosciuto un assegno di separazione, il quale, a differenza dell'assegno di divorzio, resta ancorato al parametro del tenore di vita ed è diretto a colmare un divario economico tra le parti mantenendo anche al partner meno abbiente quel benessere di cui godeva durante la vita comune.

Peraltro, per accertare la sussistenza di un rilevante squilibrio economico tra i due coniugi, va valutata la posizione economica effettiva delle parti e non quella formale, rilevando, nella fattispecie, la condizione della moglie che, pur essendo titolare di poste economiche positive, non è in grado di sfruttarle per mantenere il proprio tenore di vita, e quella del marito che, invece, ha la sostanziale disponibilità dei beni del trust, di rilevantissima consistenza sia per immobili che per liquidità. Con ciò non si è inteso negare il principio di separatezza proprio del trust, ma si è affermato - ed è giudizio di fatto - che in concreto questo principio di separatezza non è operante, essendo peraltro il trust stato istituito, nella fattispecie, non solo per assicurare ai figli assistenza materiale, personale e medica, nonché sicurezza e protezione economica per il loro futuro, ma, ove necessario, anche al disponente stesso.

Rif. Leg. Art. 156 c.c.

Assegno di mantenimento – Consistenza economica delle parti – Beni in trust – Separatezza – Medesimo tenore di vita

editor: Fossati Cesare