Solo l’allegazione di fatti nuovi e sopravvenuti giustifica la modifica delle condizioni economiche concordate in sede di separazione. Cass, sez. I civ. ord. 15 giugno 2026, n. 19793

Cass. civ., Sez. I, Ord.,15/06/2026, n. 19793 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini della revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale, occorre che l'equilibrio economico, risultante dai patti della suddetta separazione, voluto dalle parti con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, venga alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti: è il fatto nuovo a giustificare la revisione e il giudice non deve procedere ex novo alla comparazione dei redditi e delle condizioni patrimoniali delle parti, ma soltanto accertare se sussistono fatti nuovi rilevanti tali da incidere sull'equilibrio economico risultante dalle condizioni di separazione.

Il tema decisorio è pertanto rappresentato dall'esistenza di rilevanti mutamenti di fatto delle condizioni poste a base dell'accordo omologato e va accertato valutando se l'incremento o decremento patrimoniale sopravvenuto dei coniugi sia di entità tale da mutare il pregresso equilibrio esistente posto a fondamento dell'accordo di separazione e, quindi, tale da integrare la "sopravvenienza di giustificati motivi”.

Rif. Leg. Art. 156 c.c.

Separazione consensuale – Assegno di mantenimento – Modifica – Fatto nuovo – Giustificati motivi - Sopravvenienza

editor: Fossati Cesare