Quando può configurarsi l’indegnità a succedere? - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 01 maggio 2026, n. 12238
Ai fini della sussistenza dell'indegnità a succedere di cui all'art. 463 n. 4 c.c., mentre la violenza morale consiste nella coartazione psichica diretta del testatore, sì che questi manifesti una volontà diversa da quella effettiva, per la sussistenza della captazione, che deve essere configurata come il dolus malus causa dans trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore tramite sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti, i quali, valutati in relazione all'età, alle condizioni psichiche e allo stato di salute del de cuius, siano idonei ad ingannarlo e ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificiosamente e subdolamente deviato.
Successioni – Testamento pubblico – Indegnità a succedere – Configurazione; Rif. Leg. Artt. 463 e 591 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
|
Mercoledì, 9 Settembre 2026
Successione di cittadino statunitense e rinvio alla legge italiana per gli immobili ... |
|
Martedì, 18 Agosto 2026
Accettazione tacita dell’eredità |
|
Mercoledì, 5 Agosto 2026
Successioni distinte, azione di riduzione e separazione delle masse |
|
Mercoledì, 5 Agosto 2026
Nullità della clausola testamentaria e nomina del figlio minore unico erede |



