Donazioni indirette di denaro alla sorella del de cuius: la nullità per difetto di forma è rilevabile anche in appello - Cass. Civ., Sez. II, ord. 11 giugno 2026 n. 19233

Martedì, 16 Giugno 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 11 giugno 2026 n. 19233 – Pres. Manna, Cons. Rel. Papa per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di azione di riduzione proposta dal legittimario nei confronti di un terzo beneficiario di liberalità compiute in vita dal de cuius, l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario costituisce condizione di ammissibilità dell’azione, ai sensi dell’art. 564 cod. civ.; tuttavia, ove la pretesa restitutoria presupponga l’accertamento della nullità delle donazioni di somme di denaro per difetto della forma prescritta ad substantiam, tale nullità, attenendo ai fatti costitutivi della domanda e integrando un’eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio anche in grado di appello, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., quando la controversia investa il riconoscimento di una pretesa fondata sulla validità ed efficacia del rapporto negoziale allegato.


Gli eredi legittimari di E.E., coniuge separata e figli, agirono contro la sorella del de cuius chiedendo la riduzione per lesione di legittima e la restituzione di somme di denaro che assumevano trasferite in suo favore, direttamente o tramite assegni, nel periodo successivo alla separazione e prima del decesso. Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda di riduzione per mancata accettazione beneficiata dell’eredità e rigettò la questione di nullità delle liberalità per difetto di prova, a causa della mancata restituzione del fascicolo di parte. La Corte d’appello confermò la decisione, ritenendo nuova e inammissibile la deduzione della nullità delle donazioni per difetto di forma. La Cassazione ha accolto il motivo relativo alla violazione degli artt. 345 cod. proc. civ. e 1421 cod. civ., affermando la rilevabilità officiosa della nullità anche in appello e cassando con rinvio la sentenza impugnata.


Successione necessaria - Azione di riduzione – Legittimari - Accettazione con beneficio d’inventario - Donazione di denaro - Nullità della donazione - Difetto di forma ad substantiam - Rilevabilità d’ufficio della nullità - Domanda nuova in appello - Restituzione delle somme – Rif. Leg. artt. 557, 564, 1421 cod. civ.; art. 112, 115, 132, 345, 360 cod. proc. civ.

editor: Cianciolo Valeria