Testamenti reciproci tra coniugi: la contestualità delle schede non basta a integrare un patto successorio vietato - Cass. Civ., Sez. II, ord. 11 giugno 2026 n. 19295

Martedì, 16 Giugno 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 11 giugno 2026 n. 19295 – Pres. Cirillo, Cons. Rel. Fortunato per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di successioni testamentarie, il divieto di testamento congiuntivo o reciproco di cui all’art. 589 c.c. ricorre quando le disposizioni di più testatori siano contenute in un unico documento; diversamente, la redazione, anche contestuale, di testamenti distinti e reciprocamente attributivi non ne determina di per sé la nullità, occorrendo la prova dell’esistenza di un accordo preventivo idoneo a costituire un vincolo giuridico sulla futura successione, vietato dall’art. 458 c.c. Non sono sufficienti, a tal fine, la relazione coniugale, l’assenza di figli, la simultaneità degli atti, l’identità del notaio e dei testimoni, né la reciprocità delle istituzioni ereditarie, ove tali circostanze si esauriscano nelle modalità esteriori di formazione delle schede e non dimostrino, con presunzioni gravi, precise e concordanti, la limitazione della libertà testamentaria dei disponenti.

La controversia trae origine dalla domanda proposta dagli eredi istituiti con testamento pubblico del 7 luglio 1999 da una donna deceduta senza figli, volta alla restituzione dei beni compresi nell’asse ereditario. I convenuti hanno eccepito la nullità del testamento, sostenendo che esso fosse stato redatto lo stesso giorno, dinanzi al medesimo notaio e con contenuto speculare rispetto al testamento del marito della de cuius, così integrando un testamento reciproco o, comunque, l’esecuzione di un patto successorio vietato. La Corte d’appello, in sede di rinvio, ha escluso la nullità, ritenendo che le disposizioni fossero contenute in schede autonome e che non fosse stata provata l’esistenza di un accordo vincolante tra i coniugi; ha inoltre affermato l’efficacia del testamento del 1999, poiché il successivo testamento del 2002 era stato a sua volta revocato. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito e applicando le conseguenze di cui agli artt. 380-bis e 96 c.p.c.

La Corte ribadisce che il cuore dell’indagine non è la mera coincidenza temporale o formale delle disposizioni testamentarie, ma l’accertamento di un effettivo vincolo negoziale idoneo a comprimere la libertà di revoca e di autodeterminazione del testatore. In assenza di tale prova, i testamenti reciproci redatti in atti distinti restano validi ed efficaci.
Successioni testamentarie - Testamento pubblico - Testamento congiuntivo - Testamenti reciproci - Divieto dei patti successori - Patto successorio istitutivo - Libertà testamentaria - Onere della prova e presunzioni semplici - Prova presuntiva - Revoca del testamento - Petizione ereditaria – Rif. Leg. artt. 458, 589, 679, 680, 681, 2697 e 2729 cod. civ.; artt. 91, 92, 96, 115, 190, 360, primo comma, n. 4, 380-bis c.p.c.; art. 24 Cost.

editor: Cianciolo Valeria