Assegno di mantenimento in favore del coniuge: occorre considerare l’attitudine del richiedente allo svolgimento di una proficua attività lavorativa. Cass. sez. I civ. ord. 27 maggio 2026, n. 16633

Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/05/2026, n. 16633 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di separazione dei coniugi il diritto all’assegno di mantenimento ai sensi dell'art 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale fra i coniugi, in correlazione al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative. Nella valutazione dell’adeguatezza dei redditi propri del coniuge richiedente occorre tenere conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, il richiedente sia in grado di procurarsi da solo.

L'attitudine al lavoro proficuo, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce infatti elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.

Va pertanto cassata la decisione della Corte territoriale che, con motivazione incompleta e deficitaria, tale da non giustificare, se non a livello di mera apparenza, la conclusione a cui è pervenuta nel riconoscere un assegno di mantenimento definito di natura assistenziale in capo alla moglie, abbia fondato il suo convincimento sulle risultanze delle indagini patrimoniali affidate alla Guardia di finanza e al consulente, senza considerare la storia imprenditoriale del soggetto e le operazioni concluse in pendenza del giudizio di separazione.

Rif. Leg. Art. 156 c.c.

Assegno di mantenimento – Funzione assistenziale – Attività lavorativa – Valutazione in concreto

editor: Fossati Cesare