Addebito della separazione e limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove - Cass. Civ., Sez. I, ord. 30 aprile 2026 n. 11956

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 30 aprile 2026 n. 11956 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Scalia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di separazione personale dei coniugi, la censura per violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile in sede di legittimità solo quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su prove inesistenti o abbia tratto da una fonte di prova un’informazione logicamente impossibile da ricondurre ad essa; resta invece preclusa ogni rivalutazione del materiale istruttorio e del ragionamento probatorio, ivi compreso l’apprezzamento del nesso causale tra relazione extraconiugale e crisi coniugale, trattandosi di valutazioni riservate al giudice del merito. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, miri a sollecitare un nuovo giudizio sui fatti e sulle prove.

Nell’ambito di un giudizio di separazione personale, il Tribunale aveva pronunciato l’addebito della separazione a carico della moglie, escludendo il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore e confermando il contributo paterno per i figli.
La Corte d’Appello aveva confermato l’addebito, ritenendo che la relazione sentimentale extraconiugale della moglie fosse antecedente e causalmente rilevante rispetto alla crisi matrimoniale, sulla base anche di una relazione investigativa corredata da rilievi fotografici, e aveva solo modificato il riparto delle spese straordinarie per i figli (70% padre, 30% madre).
La moglie proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 115 c.p.c., l’erronea valutazione delle prove, il mancato riconoscimento dell’assegno di mantenimento e la lesione del diritto di difesa per il rigetto dell’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando che le doglianze miravano a un’inammissibile rivalutazione del merito, confermando la correttezza del ragionamento probatorio dei giudici di merito e assorbendo le ulteriori censure dipendenti dall’esito sull’addebito.

Separazione personale - Addebito della separazione - Relazione extraconiugale - Nesso causale - Valutazione delle prove - Limiti del giudizio di cassazione - Inammissibilità del ricorso – Rif. Leg.  artt. 115 e 210 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria