Non configura peculato l’appropriazione di somme da parte dell’amministratore di sostegno per un equivoco provvedimento del Giudice Tutelare. Cass. pen. sez. VI, sent. 24 marzo 2026, n. 11116
Considerato che l’equa indennità dell’amministratore di sostegno non ha natura di corrispettivo, né di equivalente monetario delle energie profuse, ma di semplice ristoro - ancorché apprezzabile e non meramente simbolico - per compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili, ferma la qualifica di pubblico ufficiale dell’amministratore di sostegno nell’esercizio delle sue funzioni, non sussiste il dolo del reato qualora le concrete modalità di gestione dell'amministrazione di sostegno e di conduzione dell'attività di controllo da parte del giudice tutelare possano avere indotto in errore l'imputato, convinto di avere ottenuto la necessaria autorizzazione giudiziaria al prelievo della somma, in conseguenza dell'attività di controllo sui rendiconti periodici ad opera del Giudice Tutelare. Non si tratta, pertanto, di un errore sulla legge extra-penale che integra il precetto, bensì di un errore sulla natura del provvedimento giudiziario di approvazione dei rendiconti periodici, errore determinato dalle modalità di controllo adottate dal giudice tutelare, che ha sempre approvato i rendiconti in cui l'amministratore di sostegno esponeva esplicitamente le somme che egli prelevava a titolo di rimborso spese forfettizzate. In ultima analisi, l'errore non cade sul precetto, essendo piuttosto ravvisabile un errore sul fatto che può escludere il dolo ex art. 47, terzo comma, c.p.
Rif. Leg. Artt. 47, 314 c.p.
Equa indennità – Incasso assegni – Autorizzazione del Giudice Tutelare – Visto – Erronea interpretazione – Errore sul fatto – Dolo – Esclusione – Peculatoeditor: Fossati Cesare
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