La disfunzionalità della relazione madre - figlio richiede un progetto adeguato a tutela del minore nel rispetto del principio di bigenitorialità. Cass. sez. I civ. ord. 25 gennaio 2026, n. 1672

Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/01/2026, n. 1672 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

E’ legittimo il provvedimento della Corte d’Appello che ha ritenuto il progetto di tutela attuato dal giudice di primo grado conforme al superiore interesse del minore ed anche al recupero di un rapporto sano ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali, autorizzando il Servizio Sociale affidatario del minore ad organizzare temporanei rientri del medesimo presso l'abitazione del padre dopo avere riscontrato le rilevanti fragilità della madre, la quale non segue le indicazioni degli educatori e non sembra in grado di attivarsi per modificare la situazione di precarietà in cui vive a distanza di più di un anno dall'inserimento in comunità. L’impossibilità di elaborare un progetto di autonomia del nucleo familiare e la disfunzionalità della relazione tra il minore e la madre - che tende ad isolarsi con il figlio, non ne garantisce la regolare frequenza scolastica, non favorisce l'autonomia del bambino, rinforza gli atteggiamenti regressivi del minore, per di più ostacolando la relazione del minore con il padre - delineano un quadro ben complesso di precarietà della funzione genitoriale riguardo ad un minore che presenta un grave disagio, nell'interesse superiore del quale il progetto di tutela attuato dal giudice di primo grado merita conferma.

 

Rif. Leg. Artt. 333, 337-ter c.c.

Fragilità del genitore – Affidamento al Servizio – Progetto a tutela del minore – Disfunzionalità relazione madre – minore

editor: Fossati Cesare