Sui trasferimenti unilaterali la Cassazione si muove tra principi ovvii e trasparenti ideologie. Nota a Cassazione 4110/2026, di Marino Maglietta

L'Ordinanza è pubblicata a questa pagina

Maglietta, nota a Cass. 4110 del 2026 Maglietta, nota a Cass. 4110 del 2026

Una recente ordinanza della Suprema Corte (4110/2026) ha destato grande interesse ed è stata ampiamente e favorevolmente commentata. Per lo più, è stata salutata quale apertura verso maggiori possibilità per un genitore (tipicamente il collocatario) di allontanarsi portando con sé la prole e andando a vivere anche a diverse centinaia di km di distanza dalla residenza iniziale.

   In effetti, sembra a chi scrive che sotto questo aspetto il provvedimento non comporti alcun particolare “avanzamento” (forse tutt’altro, v. infra) ma che, viceversa, siano altri i motivi di interesse, effettivamente esistenti.

   Anzitutto la vicenda mette la Suprema Corte in condizioni di evidente imbarazzo, di cui è indice sia la non comune lunghezza del provvedimento, 34 pagine, tenuto conto della materia tutt’altro che nuova; sia la diretta presa in carico del presidente stesso; sia la duplice riunione della sezione per analizzare il provvedimento. Dunque una cura particolare, con tutta probabilità imposta dalle circostanze, che obbligano tutti i soggetti in causa - sicuramente le parti, ma non solo, anche l’organo giudicante - a muoversi sul filo del rasoio, guardandosi dal continuo pericolo di entrare in questioni di merito. A ciò si aggiunge l’insolito intervento della curatrice speciale del minore, decisamente schierata a sostegno delle tesi del reclamante: che poi la Cassazione vorrà respingere, il che ne accresce le difficoltà. Circostanze che hanno spinto ad un approfondimento anche il commentatore, invogliandolo a prendere visione dell’intera parte disponibile del fascicolo.

 

La vicenda e le decisioni al primo grado. In sintesi, la vicenda è incentrata sulla decisione di una madre (B.B.) di trattenere presso di sé il figlio nel proprio paese di origine, ove si era recata solo temporaneamente, in località decisamente remota (provincia di Avellino) rispetto alla casa familiare (Siracusa). Decisione assunta senza consultare l’altro genitore (A.A.) nonché senza l’autorizzazione del giudice. Il padre contesta quella scelta - muovendosi al primo grado - effettuata prima ancora che un tribunale decidesse in merito all’affidamento, ovvero senza che la madre fosse stata dichiarata “genitore collocatario”. Il padre chiede il rientro immediato del minore e la regolamentazione delle modalità di affidamento. La madre – che nel frattempo aveva unilateralmente spostata presso di sé la residenza del bimbo - anzitutto eccepisce l’incompetenza del Tribunale di Siracusa in favore della propria nuova sede e chiede l’affidamento esclusivo del figlio, affermando di avere subito maltrattamenti dal padre, che comunque sarebbe stato d’accordo sul trasferimento. Circostanza poi rivelatasi falsa. Nel frattempo si rivolge al TdM di Napoli per provvedimenti de potestate a carico del padre, tacendo l’avvio dell’esame in sede sicula. Questo, tuttavia, si dichiara non competente e il procedimento viene unificato.

    Pertanto l’ufficio siracusano si trova a dover affrontare l’intera materia, ancora non toccata da provvedimenti. Si tratta, cioè, di decidere preliminarmente quale sia la sede competente, ovvero se il giudice delegato sia quello di partenza o della località di arrivo. Si tratta, inoltre, di individuare il genitore presso il quale il figlio si potrà trovare meglio, visto che non può essere toccato il diritto del cittadino, costituzionalmente tutelato, di stabilire la propria residenza ovunque voglia. Sono due questioni distinte, che il tribunale affronta separatamente, tanto che lascia la madre libera di decidere se vorrà mantenere la scelta di trasferirsi oppure rientrare in Siracusa. Scelta che (ovviamente) si ripercuoterà sul rapporto che il bimbo avrà con ciascuno dei genitori. Vista, infatti, l’illegittimità del trasferimento unilaterale del bimbo, attuato in modo da privare della possibilità di esercitare la responsabilità genitoriale a chi ne era titolare (ovvero con le caratteristiche sostanziali della sottrazione di minore), intanto ne dispone il rientro immediato a Siracusa, dove vivrà prevalentemente presso la madre se questa vorrà tornarvi o presso il padre se deciderà diversamente, mantenendo un’ampia opportunità di frequentazione.

   Il tutto fatta salva la possibilità che la madre mantenga l’opzione campana e sia anche collocataria del bambino. Il provvedimento è, difatti, provvisorio, assunto nelle more di  una valutazione rimessa ad una CTU, alla quale chiede, tra l’altro: “quale sia l’attuale situazione psicofisica di ciascun genitore e la capacità di comprendere e rispondere alle esigenze e ai bisogni emotivi ed evolutivi del figlio, la capacità di rapportarsi all’altro genitore adeguatamente nella gestione del ruolo genitoriale; se ed in quale misura le caratteristiche personologiche o psicofisiche dei genitori possano condizionare negativamente lo sviluppo del minore; quale sia il regime di affidamento e collocamento del figlio maggiormente rispondente al suo interesse e, soprattutto, quali modalità e i tempi di frequentazione con il genitore non collocatario sia adeguato a tutelare la salute psico-fisica dello stesso;  se e quali modifiche all’attuale regime di affidamento, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario si rendano eventualmente e attualmente necessari a supporto dei genitori e del minore, anche con riferimento all’abitazione. Agisce, quindi, ponendo il massimo dell’attenzione sull’interesse del minore e restando apertissimo ad una prevalente presenza materna anche nel luogo del trasferimento, all’esito della valutazione di un soggetto esterno, di particolare competenza. A tutela di una gestione provvisoria di garantito equilibrio affida il bimbo ai servizi sociali e nomina un curatore speciale. 

 
continua

editor: Fossati Cesare