Trasferimento unilaterale del minore e collocamento: prevale la valutazione concreta dell’interesse del figlio sul ripristino automatico della residenza originaria - Cass. Civ., Sez. I, ord. 24 febbraio 2026 n. 4110

La nota di Marino Maglietta questa pagina

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 24 febbraio 2026 n. 4110 – Pres. Rel. Giusti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di responsabilità genitoriale e di affidamento del minore, il trasferimento unilaterale della residenza del figlio da parte di uno dei genitori, in assenza del consenso dell’altro e senza preventiva autorizzazione giudiziale, pur integrando una decisione di maggiore interesse ai sensi dell’art. 337‑ter c.c., non comporta automaticamente l’illegittimità del collocamento del minore presso il genitore trasferitosi, né impone il rientro del minore nel luogo di precedente residenza, dovendo il giudice valutare in concreto, senza automatismi sanzionatori, se la soluzione già attuata risponda al superiore interesse del minore, nel necessario bilanciamento tra il diritto del figlio alla bigenitorialità e il diritto costituzionalmente garantito del genitore alla libera scelta della propria residenza.


Minori – Affidamento del minore - Bigenitorialità - Mutamento di residenza - Allontanamento del minore dal luogo di residenza – Interesse del minore - Apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito - Rif. Leg. artt. 337‑ter e 316 cod. civ.; artt. 360, primo comma, nn. 3) e 4), 473-bis.22 e 473-bis.24 c.p.c.; art. 8 CEDU; art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

editor: Cianciolo Valeria