Pensione di reversibilità: la durata del matrimonio è il criterio primario nella ripartizione delle quote tra ex coniuge e coniuge superstite. Cass. sez. lav. ord. 22 febbraio 2026, n. 3955

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 22/02/2026, n. 3955 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile. All'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare, può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non sino a divenire esclusivo, potendo il criterio della durata dei vincoli matrimoniali, pertanto, rimanere il criterio primario, sul quale si innestano possibili correttivi che, in presenza di più aventi diritto alla pensione di reversibilità, sono rispettosi delle finalità e dei particolari requisiti che, in questo caso, sono alla base del diritto alla reversibilità.

Va pertanto cassata la pronuncia della Corte territoriale che si è limitata a dare atto della durata dei due rapporti matrimoniali, di fatto poi ignorando tale dato di conoscenza, omettendone la valutazione in comparazione con tutti gli altri elementi ed evidenziando esclusivamente l’entità dell'assegno divorzile, che non può costituire un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso.

 

Rif. Leg. Artt. 12-bis Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii. c.c.

Pensione di reversibilità – Ripartizione – Criterio temporale – Prevalente – Criteri correttivi – Entità dell’assegno divorzile

editor: Fossati Cesare