Gli accordi patrimoniali raggiunti in sede di separazione consensuale non possono essere soggetti a modifiche se non concordate da entrambe le parti. Corte d’Appello di Brescia, sent. 9 febbraio 2026
Le obbligazioni nascenti dagli accordi di separazione, proprio per la loro natura pattizia, si ascrivono alla categoria dei contratti atipici e, come tali, rimangono regolati dall'art. 1372 c.c. sicché gli accordi così conclusi, come ogni altro negozio di contenuto patrimoniale, possono essere modificati solo in forza di un nuovo accordo fra le parti, ovvero sciogliersi per mutuo consenso o per le altre cause ammesse dalla legge; non può pertanto accogliersi la domanda della moglie volta all’adempimento di una sola delle obbligazioni alternative pattuite, senza considerare che, proprio in ragione di quanto convenuto in sede di separazione, la scelta è comunque rimessa al soggetto obbligato.
Passata in giudicato la pronuncia che, sulla base delle richiamate motivazioni, ha rigettato la domanda della moglie di adempimento dell'obbligazione raggiunta in sede di separazione consensuale relativa all'acquisto, da parte del marito, di un immobile da dare a lei in usufrutto e la domanda subordinata di sostituzione di detta obbligazione con la condanna del marito a versare a lei l'importo corrispondente, avendo la qualifica dell'obbligazione come alternativa costituito la ratio decidendi della predetta pronuncia, non può trovare accoglimento la domanda di fissazione di un termine per l’adempimento della medesima obbligazione stabilita in sede di separazione consensuale.
Rif. Leg. Artt. 150, 1183, 1285, 1322, 1372 c.c.
Adempimento dell’obbligazione – Termine – Obbligazioni alternative – Contratti atipici – Efficacia delle pattuizioni – Separazione consensuale – Obiter dictum



