Casa familiare e ius detinendi: inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di specificità - Cass. Civ., Sez. III, ord. 2 febbraio 2026 n. 2173

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 2 febbraio 2026 n. 2173 – Pres. Rubino, Cons. Rel. Saija per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

È inammissibile, per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, allorché il giudice di merito abbia accertato in fatto che la porzione immobiliare oggetto di comodato è priva di autonomia funzionale ed è di fatto ricompresa nella casa familiare assegnata in sede di separazione, con conseguente sussistenza in capo all’assegnatario di un autonomo ius detinendi ostativo alla restituzione, anche parziale, del bene.

I comproprietari di un immobile convenivano in giudizio la comodataria, deducendo l’inadempimento del contratto di comodato avente ad oggetto una stanza e un bagno, concessi per uso ufficio, per avere la stessa mutato la destinazione d’uso e indebitamente occupato anche una porzione di balcone non compresa nel contratto. Chiedevano, pertanto, la risoluzione del comodato, la restituzione del bene (anche parziale) e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’Appello confermava la decisione, rilevando che la porzione immobiliare concessa in comodato era priva di autonomia funzionale rispetto all’unità abitativa complessiva, con la quale condivideva parti essenziali (ingresso e servizi), ed era di fatto ricompresa nella casa familiare, assegnata alla comodataria in sede di separazione personale. Tale destinazione, unitamente all’assegnazione giudiziale dell’intero appartamento, precludeva la restituzione del vano oggetto di comodato, nonché della pertinenziale porzione di balcone.
Proposto ricorso per cassazione, la Corte Suprema ha dichiarato l’inammissibilità di tutti i motivi, evidenziando che i ricorrenti non si erano confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’accertamento in fatto della riconducibilità della porzione immobiliare alla casa familiare e sulla conseguente esistenza di un autonomo ius detinendi in capo all’assegnataria. Le censure, oltre a risultare aspecifiche, presupponevano un diverso accertamento dei fatti, non consentito in sede di legittimità.
 
Casa familiare - Comodato senza determinazione di durata - Inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di specificità – Rif. Leg. artt. 1022 e 1810 cod. civ.; artt. 132, 710 e 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria