Stranieri. Tra tutela del minore e divieto di regolarizzazione al soggiorno - Cass. Civ., Sez. I, ord. 9 febbraio 2026 n. 2899
In materia di autorizzazione temporanea alla permanenza o all’ingresso del familiare di minore straniero ex art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998, i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore” non coincidono con il mero disagio derivante dal rimpatrio del nucleo familiare né con esigenze di carattere economico o di integrazione lavorativa dei genitori, ma richiedono l’allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio effettivo, concreto, obiettivamente grave e temporalmente circoscritto, non altrimenti evitabile, idoneo a compromettere seriamente l’equilibrio psicofisico del minore; ne consegue che, in assenza di un radicamento stabile del minore nel territorio nazionale e di specifici elementi traumatici connessi all’allontanamento, l’autorizzazione non può essere utilizzata quale strumento surrettizio di regolarizzazione della permanenza dei genitori per finalità migratorie o lavorative.
Due cittadini georgiani, genitori di un minore nato in Georgia, presentavano istanza per ottenere un’autorizzazione temporanea alla permanenza, deducendo l’interesse del figlio a restare in Italia.
I ricorrenti fondavano la domanda sulla difficoltà economica nel Paese d’origine, sull’assenza di legami familiari in Georgia, sull’iscrizione del minore alla scuola materna italiana e sulla prospettiva lavorativa del padre, nonché sull’ospitalità e sul sostegno economico della nonna materna residente in Italia.
Il Tribunale per i minorenni respingeva il ricorso, ritenendo insussistente un radicamento del minore nel territorio nazionale e negando che il rimpatrio potesse determinare un grave pregiudizio psicofisico.
La Corte d’appello confermava il rigetto, qualificando la domanda come finalizzata essenzialmente alla stabilizzazione lavorativa e migratoria dei genitori, in assenza di specifici eventi traumatici per il minore.
La Corte di cassazione, adita per violazione dell’art. 31 T.U. immigrazione e dell’art. 8 CEDU, respingeva il ricorso, confermando che il mero disagio economico e l’ordinaria difficoltà derivante dal rimpatrio non integrano i “gravi motivi” richiesti dalla norma.
Stranieri – Diritto alla vita familiare – Ricongiungimento familiare - Autorizzazione alla permanenza del genitore – Esclusione – Insufficienza del disagio da rimpatrio e delle esigenze economiche – Necessità di un grave e concreto pregiudizio psicofisico del minore – Rif. Leg. art. 31 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. Immigrazione); art. 8 CEDU
editor: Cianciolo Valeria
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