Trattenimento dello straniero, protezione internazionale e situazione familiare: limiti del sindacato del giudice di pace - Cass. Pen., Sez. V, sentenza 21 maggio 2026 n. 18381
In tema di trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per il rimpatrio, il giudice di pace, investito della convalida ex art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, non può sindacare nel merito il rigetto della domanda di protezione internazionale, salva la verifica incidentale di una palese illogicità della decisione amministrativa; ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare tale diniego senza allegare specifici profili di manifesta irragionevolezza, anche quando il richiedente invochi l’esigenza di mantenere rapporti con il figlio, ove la situazione familiare risulti peraltro caratterizzata da una separazione di fatto e non sia dimostrata l’esistenza di legami familiari ostativi al rimpatrio.
Stranieri - Convalida del trattenimento – Rimpatrio - Protezione internazionale - Commissione territoriale – Legami familiari - Rif. Leg. art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.; art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.; artt. 13, 14 e 19 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 22, commi 3 e 4 della L. 18 giugno 2009, n. 69, artt. 13, 14 e 19 T.U.I.; art. 8 CEDU.
editor: Cianciolo Valeria
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