Assegno di mantenimento e capacità economica reale del coniuge onerato: la Cassazione conferma l’aumento disposto in appello e ribadisce i limiti del sindacato di legittimità - Cass. Civ., Sez. I, ord. 28 gennaio 2026 n. 1880
In tema di assegno di mantenimento in sede di separazione, la valutazione del giudice di merito circa l’adeguatezza del contributo dovuto al coniuge richiedente — fondata sul pregresso tenore di vita, sulle risorse economiche e patrimoniali dell’obbligato e sulla non verosimiglianza dei redditi dichiarati in presenza di elementi indiziari contrari — costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione, ove sorretto da motivazione congrua e immune dai vizi riconducibili al “minimo costituzionale”; non è ammissibile, in sede di legittimità, una rivalutazione delle risultanze istruttorie o una diversa lettura degli elementi presuntivi posti a fondamento della decisione. Le doglianze relative alla quantificazione dell’assegno e alla ripartizione delle spese di CTU restano pertanto inammissibili quando mirano a sollecitare un nuovo giudizio di merito.
La Corte di cassazione ribadisce che, in materia di assegno di mantenimento in sede di separazione, la valutazione del giudice di merito sull’adeguatezza dell’importo — fondata sul pregresso tenore di vita, sulle risorse economiche e patrimoniali dell’obbligato e sulla attendibilità dei redditi dichiarati — costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione congrua e non affetta dai vizi riconducibili al “minimo costituzionale”.
Nel caso di specie, l’aumento dell’assegno operato dalla Corte d’appello è ritenuto adeguatamente motivato sulla base delle concrete disponibilità economiche del marito, desumibili anche da elementi indiziari quali le numerose e rilevanti partecipazioni societarie e il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio, ritenendo non verosimili i redditi formalmente dichiarati.
La Suprema Corte dichiara inammissibili le censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirano a sollecitare una nuova lettura delle prove. Parimenti inammissibili le doglianze relative alla quantificazione dell’assegno e alla ripartizione delle spese di CTU, trattandosi di valutazioni rimesse al giudice del merito. Il ricorso viene pertanto integralmente rigettato.
Separazione - Assegno di mantenimento – Valutazione delle prove – Rif. Leg. artt. 156, 2727, 2729 cod. civ.; artt. 91, 92, 115, 116, 132 comma 2, n. 4), 342, nn. 1) e 2), 360 comma 1, nn. 3), 4) e 5).
editor: Cianciolo Valeria
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