Comunione legale e alloggi IACP: natura non personale dell'immobile trasferito agli eredi in costanza di matrimonio - Cass. Civ., Sez. II, ord. 16 gennaio 2026 n. 899

Cass. civ., Sez. II, ordinanza 16 gennaio 2026 n. 899 - Pres. Di Virgilio, Cons. Rel. Papa per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di comunione legale tra coniugi, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica (IACP) trasferito in proprietà in costanza di matrimonio non costituisce bene personale del coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179, lett. b), cc, ma cade nella comunione ex art. 177, lett. a), cc, poiché il diritto dominicale non si acquista iure ereditatis dall'originario assegnatario, neppure se questi abbia già ottenuto l'accettazione dell'istanza di cessione e pagato integralmente il prezzo, ma sorge solo al momento della stipula dell'atto di trasferimento a favore dei cessionari risultati in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla disciplina dell'edilizia residenziale pubblica.
È inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto dalla parte personalmente né dal difensore munito di procura speciale ex art. 233 cpc, trattandosi di requisito formale insanabile e non derogabile dalle parti.
 
Nel caso in esame, il marito in cassazione ha lamentato l'inammissibilità del giuramento decisorio ritenuta dalla Corte d'appello e la mancata valorizzazione delle prove sulle spese personali e sulle donazioni, nonché la compensazione delle spese di lite.
La moglie con ricorso incidentale, ha sostenuto che l'immobile aveva natura di bene personale, in quanto trasferito quale avente causa del padre originario assegnatario IACP, e dunque escluso dalla comunione legale.
La S.C. ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale.
 
Separazione - Comunione legale - Beni in comunione legale e edilizia residenziale pubblica - Scioglimento della comunione legale – Alloggi IACP - Giuramento decisorio deferito con atto di appello - Rif. Leg. artt. 177, 179, 192, comma 3, 2697 e 2736 cod. civ., artt. 112, 233, 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria