Azione di disconoscimento della paternità e legittimazione passiva. Tribunale La Spezia, sent. 18 dicembre 2025

Tribunale La Spezia, sentenza 18.12.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Posto che il difetto di legittimazione passiva di una delle parti del giudizio può essere rilevato non soltanto dalla parte in ogni stato e grado del processo, ma anche d’ufficio dal giudice (il quale deve pertanto provvedere anche al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale, avendo, la decisione di estromissione, valore di pronuncia di rigetto della domanda contro il soggetto privo di legittimazione passiva), nell’azione di disconoscimento della paternità (artt. 244-247 c.c.), sono legittimati passivi il presunto padre, la madre e il figlio, qualificati come litisconsorti necessari (art. 247, primo comma, c.c.). A mente del quarto comma dell’art. 247 c.c., nel caso di morte di uno dei litisconsorti “l’azione si propone nei confronti delle persone indicate nell’articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice”. E in virtù del richiamato art. 246 c.c., le persone ivi indicate sono i discendenti e gli ascendenti del presunto padre e della madre.  

Nel caso di specie, la sorella del padre non risulta né ascendente né discendente del presunto genitore, diversamente dal fratello della ricorrente, discendente del padre, nonché soggetto espressamente indicato all’art. 247, c. 1, c.c. quale litisconsorte necessario nell’azione di disconoscimento.

Da ciò consegue necessariamente la carenza di legittimazione passiva della zia paterna, con conseguente condanna alle spese di parte ricorrente.

Rif. Leg. Artt. 244, 246, 247, c.c.; Art. 91 c.p.c.

Azione di disconoscimento della paternità – Litisconsorti necessari – Difetto di legittimazione passiva – Estromissione dal processo – Condanna alle spese del soccombente

 

editor: Fossati Cesare