Trasferimento di beni tra coniugi ed azione revocatoria. Limiti alle garanzie creditorie - Cass. Civ., Sez. III, ord. 24 novembre 2025 n. 30788

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 24 novembre 2025 n. 30788 – Pres. Scarano, Cons. Rel. Cricenti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il trasferimento di beni tra coniugi effettuato in sede di separazione consensuale, anche se omologato dal giudice, può essere sottoposto ad azione revocatoria da parte dei creditori del coniuge alienante, qualora sussistano i presupposti dell’eventus damni e del consilium fraudis, non essendo tale trasferimento sottratto al controllo dei creditori. Tuttavia, se il trasferimento avviene in esecuzione di un obbligo assunto nell’accordo di separazione effettiva e il creditore dispone di garanzie reali capienti, occorre dimostrare che l’atto abbia effettivamente pregiudicato la possibilità di soddisfazione del credito.
 

Separazione consensuale - Trasferimento beni tra coniugi - Accordo patrimoniale - Azione revocatoria - Eventus damni - Consilium fraudis – Rif. Leg. art. 2901 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria