La semplice coabitazione tra coniugi legalmente separati non fa venir meno l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento. Tribunale di Palermo, sent. 10 ottobre 2025

Tribunale Palermo, Sent., 10/10/2025, n. 3881 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Stante la natura non alimentare dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge, che trova la sua radice nel vincolo coniugale anziché in uno stato di bisogno, come invece quello per i figli, è ammissibile la compensazione legale del debito maturato a tale titolo nei confronti dell'ex coniuge con il pagamento di diverse pendenze di cui è debitore il medesimo coniuge percettore dell’assegno.

Peraltro, la semplice coabitazione tra coniugi legalmente separati non fa venir meno gli effetti giuridici ed economici della separazione, ivi incluso l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento sia in favore dei figli che in favore del coniuge. Ciò in quanto la separazione legale è uno status giuridico che si crea indipendentemente dalla casa in cui si abita. La sentenza o l'ordinanza presidenziale, come nel caso di specie, introducono un obbligo di contribuzione parametrato alle capacità economiche di ciascuno dei coniugi e ciò deve osservarsi anche nell’ipotesi in cui la coabitazione delle parti sotto lo stesso tetto, ben lungi dall'essere conseguenza di una riappacificazione, si sia verificata per convenienza logistica.

 

Rif. Leg. Artt. 151, 156, 1243 c.c.; Art. 615 c.p.c. 

 

Assegno di mantenimento per il coniuge – Natura non alimentare – Compensazione – Coabitazione

editor: Fossati Cesare