Sul reclamo avverso i decreti del Giudice Tutelare in procedimento instaurato anche prima del 28 febbraio 2023 è competente il Tribunale. Cass., Sez. I civ. ord. 1° novembre 2025, n. 28889
Preso atto del contenuto dell’art. 473-bis.58 c.p.c. e della disciplina transitoria da applicarsi ai procedimento pendenti alla data del 28 febbraio 2023, in conformità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, è da ritenersi che la competenza per i giudizi aventi a oggetto il reclamo avverso i decreti adottati dal giudice tutelare nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno, emessi all'esito di un procedimento instaurato dopo il 28 febbraio 2023, anche se inerenti a una procedura aperta in data anteriore, sia del Tribunale e non della Corte d'Appello, poiché il principio del "tempus regit actum", in forza del quale lo "ius superveniens" trova immediata applicazione in materia processuale, si riferisce ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non all' insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, come avviene nell'ambito dell'amministrazione di sostegno ove i vari segmenti procedimentali non rilevano isolatamente, ma sono strumentali a garantire nel tempo la complessiva attuazione della procedura.
Cfr. Cass., n. 15189/2025
Rif. Leg.: Artt. 45, 473-bis.58 c.p.c.;
Decreto del Giudice Tutelare – Reclamo – Competenza funzionale – Regole sistematiche – Procedura giudiziale di amministrazione di sostegno – Regolamento di competenza - Ammissibilità
editor: Fossati Cesare
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